SERVIZI

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

L’Ente è organizzato in una direzione generale e in più servizi riconducibili ad un’area amministrativa e due aree tecniche. La direzione generale è una struttura organizzativa di primo grado ed è sovraordinata ai servizi. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituite per l’esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo. I servizi possono essere articolati in ulteriori unità organizzative di livello inferiore, al fine di un’ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze di decentramento.

  1. Affari Generali
  2. Personale
  3. Ragioneria
  4. Appalti e Contratti
  5. Progetti e Costruzioni
  6. Studi
  7. Programmazione e Telecontrollo
  8. Energia e manutenzioni specialistiche
  9. Gestione Nord
  10. Gestione Sud
  11. Qualità Acqua Erogata
  12. Dighe
  13. Prevenzione e Sicurezza

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ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE

I servizi dell’Ente sono istituiti, modificati o soppressi con delibera del Consiglio d’Amministrazione su proposta motivata del Direttore Generale; con lo stessa procedura vengono definite o modificate le competenze dei singoli servizi. Con la stessa procedura prevista al precedente comma 1 per i servizi, sono costituite, modificate o soppresse le posizioni dirigenziali di staff e ne sono definite contestualmente le competenze. Le ulteriori articolazioni organizzative dei servizi sono istituite, modificate o soppresse con delibera del Consiglio d’Amministrazione su proposta motivata del Direttore Generale. La proposta del Direttore Generale, relativa alle ulteriori articolazioni organizzative dei servizi, definisce le competenze di ciascuna articolazione, sentito il direttore del servizio competente, nell’osservanza dei criteri di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 12 della L.R. 31/98 e delle direttive emanate dalla Giunta Regionale. L’Ente procede con cadenza almeno triennale, e comunque quando vi proceda l’Amministrazione Regionale, alla revisione delle proprie strutture organizzative e delle dotazioni organiche, sulla base dei criteri previsti dal Titolo II della L.R. 31/98.